Pag. 39


ALLEGATO A
(articolo 9, comma 1)

ELEMENTI DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Denominazioni di origine

            a) La denominazione dei vini e le eventuali zone caratteristiche o zone classiche, nonché le tipologie dei vini;

          b) la base ampelografica:

                i vitigni che compongono le varie tipologie;

                l'incidenza percentuale dei vari vitigni, principali e complementari, presenti in ambito aziendale;

            c) la zona di produzione delle uve:

                l'indicazione della provincia e dei comuni compresi totalmente o in parte nella delimitazione;

                la delimitazione dei confini;

                la delimitazione dei confini delle eventuali zone caratteristiche;

                la delimitazione dei confini dell'eventuale zona classica;

            d) le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine e l'esposizione;

            e) le norme per la viticoltura:

                la densità minima d'impianto e le forme di allevamento;

                l'eventuale irrigazione di soccorso;

                la resa massima di uva ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. I limiti di resa di uva ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. Il disciplinare può prevedere che, solo in annate climaticamente favorevoli, sia prevista una tolleranza non superiore al 20 per cento al detto limite di resa; tale esubero del 20 per cento di resa non può essere destinato alla produzione della relativa DO e può essere destinato alla produzione di altre DO o IGT, ove vengano rispettati le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, con particolare riguardo alla resa massima delle uve. Superata detta tolleranza tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della DO. Le regioni possono annualmente autorizzare detta tolleranza, su proposta dei consorzi volontari di tutela o, in assenza degli stessi, delle organizzazioni di categoria. Le regioni sono inoltre tenute, in annate climaticamente sfavorevoli, a ridurre le rese massime di uva consentite sino al limite reale dell'annata. Le regioni possono altresì ridurre la resa massima di vino classificabile come a

 

Pag. 40

DO per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei citati consorzi volontari di tutela o, in assenza, delle organizzazioni di categoria;

                il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve alla vendemmia per singola tipologia;

            f) le norme per la vinificazione:

                la zona di vinificazione;

                la zona di imbottigliamento;

                la resa dell'uva in vino delle varie tipologie;

                gli eventuali metodi di elaborazione delle varie tipologie;

                l'eventuale data di immissione al consumo;

                le eventuali limitazioni alla scelta vendemmiale e/o di cantina;

                le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

            g) le caratteristiche dei vini al consumo:

                limpidezza;

                colore;

                odore;

                sapore;

                titolo alcolometrico volumico totale minimo ed eventuale residuo zuccherino minimo o massimo;

                acidità totale minima;

                estratto non riduttore minimo;

            h) norme particolari per la designazione e la presentazione:

                eventuali menzioni facoltative;

                eventuali riferimenti a località;

                eventuali caratteri e posizioni in etichetta;

                eventuale tipo merceologico;

                la previsione dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse, nonché dell'annata di sboccatura per gli spumanti;

            i) eventuali norme particolari rispetto a quelle generali vigenti per il confezionamento:

                volumi nominali;

                tipi di recipienti;

                sistemi di tappatura.

 

Pag. 41

Indicazioni geografiche tipiche

            a) L'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

            b) la delimitazione della zona di produzione delle uve ed eventualmente della loro vinificazione;

            c) l'elenco dei vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

            d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

            e) la resa massima di uva per ettaro;

            f) la resa uva-vino;

            g) il titolo alcolometrico volumico naturale minimo naturale delle uve;

            h) il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo del vino;

            i) le eventuali limitazioni a pratiche enologiche consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

            l) i caratteri organolettici di eventuali specifiche tipologie.

 

Pag. 42


ALLEGATO B
[articolo 16, comma 2, lettera b)]

ELEMENTI OBBLIGATORI DELLO STATUTO DEI CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DEI VINI A DO E A IGT

            a) Il nome geografico della denominazione che il consorzio intende tutelare;

            b) le modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 16, comma 2, lettera c);

            c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonchè le sanzioni per le eventuali inadempienze;

            d) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

                una quota fissa di accesso ai servizi del consorzio;

                una quota annuale in relazione alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;

            e) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina e il funzionamento degli organi medesimi;

            f) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di almeno un voto. I voti aggiuntivi sono rapportati alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) i voti sono cumulativi delle attività svolte;

            g) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;

            h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio;

            i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio e associati;

            l) qualora il consorzio sia competente per più denominazioni, nello statuto deve essere previsto che in seno al consiglio di amministrazione sia assicurata una rappresentatività commisurata

 

Pag. 43

proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione;

            m) lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.